sabato 21 aprile 2007

Ancora sui rifiuti speciali in AD

Articolo pubblicato a pg. 11 sul Numero 13 - Luglio 2002 – del Trimestrale del Collegio infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia della provincia di Padova “In & out” (I pareri sono affidati al dottor Luca Benci, consulente e docente di Diritto delle professioni sanitarie) copia è disponibile all'indirizzo http://digilander.libero.it/ipasvipd/in_out13.pdf

DOMANDA “In qualità di infermieri siamo obbligati alla movimentazione e trasporto sugli automezzi di lavoro dei rifiuti speciali, inoltre le autovetture aziendali non furgonate sono in regola per trasportare tali rifiuti, ci sono normative che regolano il trasporto?”
RISPOSTA
Ai sensi della normativa vigente i rifiuti sanitari sono classificati come rifiuti speciali. L’infermiere di assistenza domiciliare può essere considerato come un “produttore” di rifiuti ai sensi del D. Lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 “a tua azione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. L’articolo 6 comma b, definisce il produttore come il soggetto “la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pre-trattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti”; inoltre, sempre lo stesso articolo specifica al comma i che il luogo di produzione dei rifiuti consiste in “uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti”. Il luogo di produzione dei rifiuti viene quindi definito come uno spazio chiuso. Vi è da registrare però che l’articolo 4 del D.M. 26 giugno 2000, n° 219 “regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 5 Febbraio 1997, n° 22” estende il concetto di produzione dei rifiuti anche nel caso in cui le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale siano erogate al di fuori delle strutture, come nel caso dell’assistenza domiciliare, per i fini delineati dalle leggi istitutrici del Servizio Sanitario Nazionale stesso. Nella tipologia di rifiuti che comporta l’uso di lavorazioni con antiblastici si segnala l’atto normativo della Conferenza stato-regioni 5 agosto1999 “documento di linee guida per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a chemioterapici e antiblastici in ambiente sanitario” che individua come rifiuti speciali tutti i materiali residui dalle operazioni di manipolazione dei chemioterapici antiblastici ( mezzi protettivi individuali monouso, telini assorbenti monouso, bacinella, garze, cotone, fiale, flaconi, siringhe, deflussori, raccordi )con precise indicazioni sul trattamento.
I rifiuti speciali devono quindi essere trattati come tali dall’infermiere operante nei servizi di assistenza domiciliare con tutto il corollario di situazioni che questo comporta. Si consiglia però l’implementazione di protocolli tendenti a identificare con certezza, nel rispetto delle indicazioni di legge, tutti i materiali da considerarsi rifiuti speciali tra tutti quelli usati nelle tecniche infermieristiche e assistenziali con particolare riguardo al materiale contenente tracce di sangue visibile o tracce organiche di una certa importanza. Nulla si dice invece in termini di trasporto dei rifiuti, quantomeno per il trasporto di piccole quantità effettuato direttamente dai “produttori” e delle modalità di trasporto. La legge ha modo solo di specificare che il deposito temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi, deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori a 200 litri detto deposito temporaneo può raggiungere i trenta giorni, alle predette condizioni”. Inoltre al “Direttore o Responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza e il rispetto della disposizione di cui al comma 1, fino al conferimento dei rifiuti all’operatore autorizzato al trasporto verso l’impianto di smaltimento”. Per i protocolli dei vari distretti si consiglia di rivolgersi alle varie aziende sanitarie competenti.

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