venerdì 11 maggio 2007

Ritorna il problema delle ondate di calore:

sul portale della Regione Lazio è pubblicato il “Piano operativo regionale di intervento per la prevenzione degli effetti sulla salute …”

http://www.regione.lazio.it/web2/contents/sanita/sala_stampa/news_dettaglio.php?id=126

leggete e pubblicate le vostre riflessioni sul piano.

giovedì 3 maggio 2007

Attenzione al trasporto dei rifiuti sanitari!!: è cambiata la norma...

Il 29 aprile 2006 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006).
Il provvedimento riscrive le principali regole in materia ambientale ed è articolato in sei sezioni che disciplinano le seguenti materie:

  • Disposizioni comuni, finalità , campo di applicazione
  • Valutazione impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, autorizzazione unica
  • Difesa del suolo tutela e gestione delle acque
  • Rifiuti e bonifiche
  • Tutela dell'aria
  • Danno ambientale


Alcune disposizioni contenute nella nuova norma sono immediatamente applicabili dalla data di entrata in vigore del decreto.
In particolare dal 29 aprile per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi che non eccedano i 30 Kg o litri /giorno che intendono trasportare con i propri mezzi i rifiuti prodotti è scattato l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. (già Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti).
Infatti l’art.212 del D. Lgs. 1252/2006 al comma 8 dispone che “le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o 30 litri al giorno, non sono sottoposte alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 7, e sono iscritte alla sezione Albo nazionale gestori ambientali a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione Albo regionale territorialmente competente senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa la capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l’obbligo di nomina del responsabile tecnico. Tali imprese sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro rideterminabile ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Ministero dell’ambiente 28 aprile 1998, n.406”.
L’iscrizione è effettuata mediante richiesta scritta dell’impresa alla competente Sezione regionale dell’Albo, non presuppone la dimostrazione dei requisiti tecnico-finanziari, non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie ma semplicemente alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a € 50,00.
L’effettuazione di trasporti di rifiuti in mancanza dell’iscrizione sopraccitata comporta l’applicazione di sanzioni penali.

Questa norma sul trasporto rifiuti deriva da una sentenza della Corte europea di Giustizia. La sentenza Cdge 9 giugno 2005 (causa C-270/03) ha infatti ritenuto contrario al diritto Ue l'articolo 30, comma 4 del Dlgs 22/1997, che permette alle imprese di esercitare la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare senza obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori rifiuti; e di trasportare non più di 30 Kg o 30 litri al giorno di propri rifiuti pericolosi, senza obbligo di iscrizione allo stesso Albo. Posto che la sentenza non era di natura "interpretativa" (non è stata emanata ex articolo 234 del Trattato Ue), l'obbligo in essa sancito avrebbe avuto decorrenza dalla modifica della normativa nazionale (per l'appunto quella sopra indicata). La sentenza è conforme alle conclusioni presentate dall'Avvocato Generale Dott. Alessandro Radrizzani: http://www.reteambiente.it/ra/normativa/news/newsnormativa.htm

venerdì 27 aprile 2007

...ancora a proposito di rifiuti sanitari in AD

E' utile consultare la Circolare Ministeriale del Min. Salute n.3 - 08/05/2003 "Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici": http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_394_allegato.pdf

e le Procedure di gestione rifiuti della ASL n. 3 Umbria:
http://portale.asl3.umbria.it/default.aspx?sez=u&pag=&idart=474&idcatnav=377

mercoledì 25 aprile 2007

Infermieri, in Italia ne servono altri 60.000

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - Sono troppo pochi gli infermieri in Italia. Ne servirebbero almeno altri 60.000 per soddisfare le esigenze dell'assistenza sanitaria italiana. Oggi, nel nostro Paese, gli infermieri professionali iscritti all'Albo sono circa 340.000, con un rapporto di circa 5,4 per mille abitanti, contro i 9,8 della Germania, i 12,8 dell'Olanda o, addirittura, i 14,8 dell'Irlanda. Mentre, secondo i parametri dell'Ocse, è di 6,9 infermieri per mille abitanti il rapporto ottimale per la regione europea. A conti fatti, dunque, ce ne sono 60.000 in meno nella Penisola. ….. La carenza di queste figure professionali, infatti, ha come conseguenza "il sovraccarico di lavoro per gli infermieri negli ospedali - continua la Silvestro - mentre sul territorio non possono essere sviluppati servizi essenziali, come l'assistenza domiciliare e le residenze sanitarie. Inoltre, è stato dimostrato come la carenza di personale infermieristico determini un allungamento notevole del periodo di degenza in ospedale e l'aumento di 'errori', anche gravi, ma facilmente evitabili”…… da: http://iserentha.spaces.live.com/Blog/cns!E541314AF3989A09!2198.entry

...ancora, sul testamento biologico

Nuvoli: "Ho trovato il medico voglio morire senza soffrire"
Il radicale Viale: "Non si potrà negare lo stesso trattamento di Welby" L'europarlamentare Cappato: "Basta con le torture".

http://www.repubblica.it/2007/04/sezioni/cronaca/eutanasia-sassari/eutanasia-sassari/eutanasia-sassari.html

martedì 24 aprile 2007

Alzheimer....

"Garantire l'assitenza sanitaria di base sulle 24 ore; introdurre la figura professionale dell'operatore della fragilità a sostegno delle famiglie; aprire 'sportelli' per la non autosufficienza che orientino le famiglie stesse al momento della diagnosi e nel percorso delle cure". Sono questi i tre obiettivi di breve termine che il ministro della Salute Livia Turco ha indicato come prioritari… http://www.ministerosalute.it/dettaglio/dettaglioNews.jsp?id=898

Piano strategico nazionale per la salute degli anziani

Sarà presentato nel prossimo autunno a Genova ... lo ha annunciato il Ministro della Salute Livia Turco a margine del convegno sulla Terza età organizzato da la Repubblica-Salute. Continua…. http://www.ministerosalute.it/dettaglio/phPrimoPiano.jsp?id=403

sabato 21 aprile 2007

Assistenza ai malati terminali in trattamento palliativo

E' uscito il regolamento recante la definizione degli standard, in attuazione dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311». (DECRETO 22 febbraio 2007, n.43 / GU n. 81 del 6-4-2007)


http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2007-04-06&redazione=007G0057&numgu=81&progpag=1&sw1=0&numprov=43

Testamento Biologico

Il progresso scientifico e tecnologico consente oggi sopravvivenze prima improbabili, ma ci pone il problema del “fin dove è lecito” spingerci senza che l’intervento diventi “accanimento” e senza violare la “dignità dell’uomo”. Il il 29 e 30 marzo si è svolto a proposito il convegno "Testamento biologico: le dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari", promosso dalla Commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama ed ospitato nella Sala Capitolare della Minerva Approfondimenti: http://www.senato.it/notizie/21359/132270/135479/genarchivioeventi.htm

Ancora sui rifiuti speciali in AD

Articolo pubblicato a pg. 11 sul Numero 13 - Luglio 2002 – del Trimestrale del Collegio infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia della provincia di Padova “In & out” (I pareri sono affidati al dottor Luca Benci, consulente e docente di Diritto delle professioni sanitarie) copia è disponibile all'indirizzo http://digilander.libero.it/ipasvipd/in_out13.pdf

DOMANDA “In qualità di infermieri siamo obbligati alla movimentazione e trasporto sugli automezzi di lavoro dei rifiuti speciali, inoltre le autovetture aziendali non furgonate sono in regola per trasportare tali rifiuti, ci sono normative che regolano il trasporto?”
RISPOSTA
Ai sensi della normativa vigente i rifiuti sanitari sono classificati come rifiuti speciali. L’infermiere di assistenza domiciliare può essere considerato come un “produttore” di rifiuti ai sensi del D. Lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 “a tua azione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. L’articolo 6 comma b, definisce il produttore come il soggetto “la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pre-trattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti”; inoltre, sempre lo stesso articolo specifica al comma i che il luogo di produzione dei rifiuti consiste in “uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti”. Il luogo di produzione dei rifiuti viene quindi definito come uno spazio chiuso. Vi è da registrare però che l’articolo 4 del D.M. 26 giugno 2000, n° 219 “regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 5 Febbraio 1997, n° 22” estende il concetto di produzione dei rifiuti anche nel caso in cui le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale siano erogate al di fuori delle strutture, come nel caso dell’assistenza domiciliare, per i fini delineati dalle leggi istitutrici del Servizio Sanitario Nazionale stesso. Nella tipologia di rifiuti che comporta l’uso di lavorazioni con antiblastici si segnala l’atto normativo della Conferenza stato-regioni 5 agosto1999 “documento di linee guida per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a chemioterapici e antiblastici in ambiente sanitario” che individua come rifiuti speciali tutti i materiali residui dalle operazioni di manipolazione dei chemioterapici antiblastici ( mezzi protettivi individuali monouso, telini assorbenti monouso, bacinella, garze, cotone, fiale, flaconi, siringhe, deflussori, raccordi )con precise indicazioni sul trattamento.
I rifiuti speciali devono quindi essere trattati come tali dall’infermiere operante nei servizi di assistenza domiciliare con tutto il corollario di situazioni che questo comporta. Si consiglia però l’implementazione di protocolli tendenti a identificare con certezza, nel rispetto delle indicazioni di legge, tutti i materiali da considerarsi rifiuti speciali tra tutti quelli usati nelle tecniche infermieristiche e assistenziali con particolare riguardo al materiale contenente tracce di sangue visibile o tracce organiche di una certa importanza. Nulla si dice invece in termini di trasporto dei rifiuti, quantomeno per il trasporto di piccole quantità effettuato direttamente dai “produttori” e delle modalità di trasporto. La legge ha modo solo di specificare che il deposito temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi, deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori a 200 litri detto deposito temporaneo può raggiungere i trenta giorni, alle predette condizioni”. Inoltre al “Direttore o Responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza e il rispetto della disposizione di cui al comma 1, fino al conferimento dei rifiuti all’operatore autorizzato al trasporto verso l’impianto di smaltimento”. Per i protocolli dei vari distretti si consiglia di rivolgersi alle varie aziende sanitarie competenti.

venerdì 20 aprile 2007

Come avete affrontato il problema dei rifiuti speciali in AD?

Vi riporto di seguito un articolo che è sulla rivista scaricabile dal link: www.coloplast.it/ecompany/ITMed/Homepage.nsf/0/fdd40aaa7ac0230fc1256b5f004de25c/$FILE/Helios%202002%20N.%203-4.pdf (pazientate a scaricare!! ci vuole un pò, ma sono interessanti anche i diagrammi di flusso acclusi all'articolo)

Oggetto: Gestione rifiuti speciali per i servizi sanitari domiciliari (Luigino Schiavon - Infermiere assistenza domiciliare, Azienda U.L.S.S. N. 10 Veneto Orientale - Collegio IPASVI - Provincia di Venezia - Consigliere Referente)

Il potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare infermieristica ha portato ad evidenziare l’assenza di indicazioni operative chiare e certe relative alla gestione dei rifiuti. Pur in presenza di un sistema normativo esso non veniva recepito o le indicazioni che ne scaturivano non erano portate a conoscenza degli operatori interessati. Il problema è stato sollevato ripetutamente e da fonti diverse, ottenendo da parte degli enti interessati risposte non sempre univoche. Il riferimento normativo cui gli operatori sanitari debbono attenersi è rappresentato dal Decreto 26 giugno 2000, n. 219. Il medesimo decreto contiene le norme sulla raccolta, il trattamento e lo
smaltimento dei rifiuti speciali che riguardano più specificamente le strutture sanitarie. Da una attenta lettura emerge il fatto che l’operatore sanitario si assume una responsabilità personale e
oggettiva nella gestione, non solo dell’intervento professionale, ma anche dell’allontanamento dei rifiuti speciali dal domicilio del cliente. Il Decreto 26 giugno 2000, n. 219, “Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell’art. 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”, stabilisce infatti che i rifiuti sanitari prodotti dal personale sanitario (quindi non solo il personale infermieristico ma tutti gli operatori sanitari) all’esterno delle strutture, sia pubbliche che private, siano considerati come fossero prodotti all’interno della struttura stessa. Il conferimento del rifiuto dal luogo di produzione alla struttura sanitaria avviene “sotto la responsabilità dell’operatore sanitario che ha fornito la prestazione” (art. 4, comma 2). Per quanto concerne il trasporto dei rifiuti l’art. 8 comma 1, recita: “... devono essere effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta ‘rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo’' e simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti e pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere recante la scritta: ‘rifiuti sanitari pericolosi a
rischio infettivo taglienti e pungenti’, contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno,
eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d’uso, e recante la scritta ‘rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo’ ”. Nel medesimo articolo, al comma 2 si dice: “gli imballaggi esterni di cui al comma 1 devono avere caratteristiche adeguate a resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere
realizzati in un colore idoneo a distinguerlo da altri imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti”. Già in questi primi enunciati il decreto chiarisce le metodologie da adottare, riportando all’allegato I le tipologie di rifiuti sanitari e la loro classificazione, stabilendo con precisione i rifiuti da classificare comunque come a “rischio infettivo”. È possibile riassumere i concetti contenuti nel decreto indicando che i rifiuti prodotti a domicilio debbano essere asportati a cura dell’operatore sanitario; qualora si tratti di rifiuti “taglienti o pungenti” come aghi, lame di bisturi ecc. essi vanno riposti, senza re-incappucciarli, all’interno del contenitore rigido che risponde al modello attualmente in uso in alcuni servizi di assistenza domiciliare; i rifiuti provenienti da medicazione vanno invece riposti in un contenitore, “anche flessibile” (un sacchetto di plastica non traspirante con evidente la dicitura ed il simbolo di rifiuto pericoloso a
rischio infettivo). Per quanto riguarda il trasporto vero e proprio la L. 426 del 9 dicembre 1998
all’art. 1, comma 4 stabilisce il non obbligo alla tenuta del formulario di identificazione; il mezzo non deve pertanto avere l’autorizzazione al trasporto dei rifiuti purché “non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore stesso”.
Per le modalità di trasporto si fa riferimento alla circolare del Ministero dalla Sanità n. 16 del 20 luglio 1994 avente per oggetto la spedizione di materiali biologici e deperibili e potenzialmente
infetti. In questa viene stabilito l’uso del “doppio contenitore”, il primo contenitore per i rifiuti ed il secondo, rigido, per garantire la sicurezza dell’operatore. L’applicazione delle norme citate impone evidentemente una modificazione dei modelli organizzativi dei servizi sanitari territoriali che tenga conto della nuova normativa e la necessità di individuare procedure operative coerenti con i dettati delle norme stesse. Per quanto attiene la attività di prelievi domiciliari l’operatore
dovrebbe dotarsi di contenitore per taglienti e pungenti da collocare all’interno della borsa e depositarlo, una volta pieno, nel centro di raccolta. È appena il caso di ricordare che l’uso di metodologie di prelievo mediante il sistema con provette sotto vuoto permette di ridurre al minimo i rifiuti e di avere maggior sicurezza riponendo l’ago e l’holder (camicia) all’interno
del contenitore. Il Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990: “Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private” all’art. 2 recita infatti: “L’eliminazione degli aghi e degli altri oggetti taglienti utilizzati nei confronti di qualsiasi paziente deve avvenire con cautele idonee ad evitare punture o tagli accidentali. In particolare gli aghi, le lame dei bisturi e gli altri strumenti acuminati o taglienti monouso non debbono essere rimossi dalle siringhe o da altri supporti né in alcun caso manipolati o reincapucciati, ma riposti per l’eliminazione in appositi contenitori resistenti alla puntura”. Possono naturalmente esservi condizioni soggettive del cliente che consiglino l’uso
dell’ago epicranico (butterfly): in questo caso devono essere gettati nel contenitore l’ago epicranico, il raccordo adattatore e l’holder. È sconsigliato invece l’uso della siringa. I campioni biologici vanno riposti all’interno di un contenitore rigido e provvisto di fondo assorbente, contenuto all’interno della borsa in dotazione in una sezione staccata dagli altri materiali. Per quanto riguarda i rifiuti provenienti da medicazioni è prioritario distinguere tra rifiuto speciale e rifiuto conferibile come rifiuto solido urbano nel normale sistema di raccolta. Gli imballaggi e
le confezioni vuote di garze, di siringhe, i contenitori di pomate, di cateteri o altri devono essere lasciati al domicilio per lo smaltimento, a cura della famiglia, come rifiuto solido urbano a seconda del tipo di raccolta effettuato nel comune di residenza del cliente. Cateteri, deflussori, guanti, garze, tamponi, bende, cerotti, maglie tubolari, sacche, set per infusione, sonde rettali e gastriche, sondini ecc. (vedi allegato I) vanno inseriti all’interno del sacchetto in plastica recante il simbolo di rifiuto speciale; questo, una volta riposti anche i guanti, deve essere chiuso e inserito nel contenitore per rifiuti speciali a sua volta contenuto in un ulteriore contenitore a chiusura ermetica fissato nel vano bagagli della vettura in dotazione. Il contenitore ermetico deve poter essere facilmente rimosso dal vano bagagli per la pulizia e disinfezione. La sicurezza dell’operatore in caso di impatto deve essere tutelata, creando nel vano bagagli condizioni di sicurezza e separazione tra il bagagliaio e l’abitacolo. Sarà cura dell’operatore dotarsi di numero adeguato di buste porta rifiuti. La legislazione prevede la possibilità di stoccare provvisoriamente i rifiuti, purché in quantità inferiore a 300 litri. Non appare tuttavia opportuno utilizzare questa modalità, in quanto può essere controindicato lasciare al domicilio
rifiuti speciali che rappresentino una potenziale fonte di inquinamento dell’ambiente domestico e di pericolo per le persone conviventi. Se invece viene usato il mezzo proprio il rifiuto deve
essere stoccato presso il domicilio del cliente e raccolto da un veicolo della struttura.
Terminate le proprie medicazioni l’operatore sanitario depositerà il contenitore con i sacchetti presso il centro di raccolta, che dovrebbe trovarsi in zona facilmente raggiungibile dai mezzi e in luogo idoneo. Si ricorda inoltre che le disposizioni di cui al decreto 219 all’art. 1, comma 2 demandano ai dirigenti di struttura la responsabilità relativa a tutta la materia. Il medesimo comma, lettera a, richiama inoltre la necessità di incentivare “ l’organizzazione di corsi di formazione del personale delle strutture sanitarie sulla corretta gestione dei rifiuti sanitari, soprattutto per minimizzare il contatto dei materiali non infetti con potenziali fonti infettive e
ridurre la produzione di rifiuti a rischio infettivo”. Oltre alle norme citate è il caso di ricordare anche quelle dettate dal Decreto legislativo 626/94 all’art. 21, comma 1: “Il datore di lavoro
provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione su: ...” al successivo art. 22, al comma 2, continua: “la formazione deve avvenire in occasione: a) dell’assunzione; b) del
trasferimento o cambiamento di funzioni; c) dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, ...”. Al comma 3 il citato decreto ribadisce la necessità dell’aggiornamento
continuo ribadendo: “la formazione deve essere ripetuta in relazione alla evoluzione dei rischi
ovvero all’insorgenza di nuovi rischi”. Inoltre dall’art. 78 e nello specifico dal comma 2, che
recita: “il datore di lavoro applica principi di buona prassi microbiologica, e adotta, in relazione ai
rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo 10, adattandole alla particolarità delle situazioni lavorative”. Successivamente all’art. 79, comma 1: “in tutte le attività per le quali la valutazione di cui all’art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori
il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici”. Quindi, al comma 2: “in particolare il datore di lavoro: lettera e.: progetta adeguatamente i processi lavorativi; lettera g.: elabora idonee
procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale; lettera l: predispone i mezzi necessari per la raccolta, l’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l’impiego di contenitori adeguati”. Inoltre all’art. 85, comma 1:
“nelle attività per le quali la valutazione di cui all’art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: b) le precauzioni da prendere
per evitare l’esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la funzione degli indumenti di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale e il loro impiego; e) il modo di prevenire il
verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze”. E ancora all’art. 86, comma 1: “i lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria”. Comma 2: “il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali: a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei
lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente”.