- Deve farsi carico in proprio degli oneri di cura e di assistenza del congiunto malato e non autosufficiente presso la propria abitazione. In questo caso è sempre possibile chiedere l’attivazione delle cure domiciliari tramite il proprio medico curante; non sempre però il CAD è in grado di dare una risposta positiva in tempi soddisfacenti. Inoltre, il progetto approvato può risultare inadeguato alle reali esigenze del malato. Per i malati terminali, che ordinariamente vengono avviati all’Hospice, la situazione è sovrapponibile.
- L’assistito può entrare in una lista d’attesa, che può protrarsi anche per più di unanno, per un posto in una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA). Per accedere alla lista d’attesa è indispensabile richiedere la certificazione dell’Unità Valutativa Multidimensionale del CAD stesso di residenza del malato.
- In attesa di un posto in una struttura pubblica o convenzionata, o se non si ha la possibilità di assistere a casa la persona malata, provvedere al pagamento di circa 3000 euro mensili per un posto letto privato in RSA (Residenza sanitaria assistenziale).
sabato 12 febbraio 2011
COME DIFENDERSI DALLE “DIMISSIONI SELVAGGE”
domenica 6 febbraio 2011
Commedia all’italiana in più atti: “I rimborsi per l’espletamento del servizio di assistenza domiciliare usando il mezzo proprio se li paghi il dipendente”
Il disposto di cui all’art. 6, ultimo periodo del comma 12, del decreto citato in premessa, perseguendo finalità di contenimento della spesa pubblica, nella sostanza mira, pertanto, non solo alla soppressione dell’uso del mezzo proprio, ma anche alla soppressione dell’indennità chilometrica, ragguagliata al prezzo della benzina, quale precedentemente prevista a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute per l’utilizzo del mezzo proprio. In sede di applicazione della norma anzidetta sono affiorate però non poche perplessità tant’è che parecchie amministrazioni hanno sollecitato opportuni chiarimenti in ordine alla portata applicativa del disposto.
venerdì 11 maggio 2007
Ritorna il problema delle ondate di calore:
sul portale della Regione Lazio è pubblicato il “Piano operativo regionale di intervento per la prevenzione degli effetti sulla salute …”
http://www.regione.lazio.it/web2/contents/sanita/sala_stampa/news_dettaglio.php?id=126
leggete e pubblicate le vostre riflessioni sul piano.
giovedì 3 maggio 2007
Attenzione al trasporto dei rifiuti sanitari!!: è cambiata la norma...
Il 29 aprile 2006 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006).
Il provvedimento riscrive le principali regole in materia ambientale ed è articolato in sei sezioni che disciplinano le seguenti materie:
- Disposizioni comuni, finalità , campo di applicazione
- Valutazione impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, autorizzazione unica
- Difesa del suolo tutela e gestione delle acque
- Rifiuti e bonifiche
- Tutela dell'aria
- Danno ambientale
Alcune disposizioni contenute nella nuova norma sono immediatamente applicabili dalla data di entrata in vigore del decreto.
In particolare dal 29 aprile per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi che non eccedano i 30 Kg o litri /giorno che intendono trasportare con i propri mezzi i rifiuti prodotti è scattato l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. (già Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti).
Infatti l’art.212 del D. Lgs. 1252/2006 al comma 8 dispone che “le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o 30 litri al giorno, non sono sottoposte alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 7, e sono iscritte alla sezione Albo nazionale gestori ambientali a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione Albo regionale territorialmente competente senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa la capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l’obbligo di nomina del responsabile tecnico. Tali imprese sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro rideterminabile ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Ministero dell’ambiente 28 aprile 1998, n.406”.
L’iscrizione è effettuata mediante richiesta scritta dell’impresa alla competente Sezione regionale dell’Albo, non presuppone la dimostrazione dei requisiti tecnico-finanziari, non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie ma semplicemente alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a € 50,00.
L’effettuazione di trasporti di rifiuti in mancanza dell’iscrizione sopraccitata comporta l’applicazione di sanzioni penali.
Questa norma sul trasporto rifiuti deriva da una sentenza della Corte europea di Giustizia. La sentenza Cdge 9 giugno 2005 (causa C-270/03) ha infatti ritenuto contrario al diritto Ue l'articolo 30, comma 4 del Dlgs 22/1997, che permette alle imprese di esercitare la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare senza obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori rifiuti; e di trasportare non più di 30 Kg o 30 litri al giorno di propri rifiuti pericolosi, senza obbligo di iscrizione allo stesso Albo. Posto che la sentenza non era di natura "interpretativa" (non è stata emanata ex articolo 234 del Trattato Ue), l'obbligo in essa sancito avrebbe avuto decorrenza dalla modifica della normativa nazionale (per l'appunto quella sopra indicata). La sentenza è conforme alle conclusioni presentate dall'Avvocato Generale Dott. Alessandro Radrizzani: http://www.reteambiente.it/ra/normativa/news/newsnormativa.htm
venerdì 27 aprile 2007
...ancora a proposito di rifiuti sanitari in AD
e le Procedure di gestione rifiuti della ASL n. 3 Umbria:
http://portale.asl3.umbria.it/default.aspx?sez=u&pag=&idart=474&idcatnav=377
mercoledì 25 aprile 2007
Infermieri, in Italia ne servono altri 60.000
...ancora, sul testamento biologico
Il radicale Viale: "Non si potrà negare lo stesso trattamento di Welby" L'europarlamentare Cappato: "Basta con le torture".
http://www.repubblica.it/2007/04/sezioni/cronaca/eutanasia-sassari/eutanasia-sassari/eutanasia-sassari.html