Il 29 aprile 2006 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006).
Il provvedimento riscrive le principali regole in materia ambientale ed è articolato in sei sezioni che disciplinano le seguenti materie:
- Disposizioni comuni, finalità , campo di applicazione
- Valutazione impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, autorizzazione unica
- Difesa del suolo tutela e gestione delle acque
- Rifiuti e bonifiche
- Tutela dell'aria
- Danno ambientale
Alcune disposizioni contenute nella nuova norma sono immediatamente applicabili dalla data di entrata in vigore del decreto.
In particolare dal 29 aprile per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi che non eccedano i 30 Kg o litri /giorno che intendono trasportare con i propri mezzi i rifiuti prodotti è scattato l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. (già Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti).
Infatti l’art.212 del D. Lgs. 1252/2006 al comma 8 dispone che “le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o 30 litri al giorno, non sono sottoposte alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 7, e sono iscritte alla sezione Albo nazionale gestori ambientali a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione Albo regionale territorialmente competente senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa la capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l’obbligo di nomina del responsabile tecnico. Tali imprese sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro rideterminabile ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Ministero dell’ambiente 28 aprile 1998, n.406”.
L’iscrizione è effettuata mediante richiesta scritta dell’impresa alla competente Sezione regionale dell’Albo, non presuppone la dimostrazione dei requisiti tecnico-finanziari, non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie ma semplicemente alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a € 50,00.
L’effettuazione di trasporti di rifiuti in mancanza dell’iscrizione sopraccitata comporta l’applicazione di sanzioni penali.
Questa norma sul trasporto rifiuti deriva da una sentenza della Corte europea di Giustizia. La sentenza Cdge 9 giugno 2005 (causa C-270/03) ha infatti ritenuto contrario al diritto Ue l'articolo 30, comma 4 del Dlgs 22/1997, che permette alle imprese di esercitare la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare senza obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori rifiuti; e di trasportare non più di 30 Kg o 30 litri al giorno di propri rifiuti pericolosi, senza obbligo di iscrizione allo stesso Albo. Posto che la sentenza non era di natura "interpretativa" (non è stata emanata ex articolo 234 del Trattato Ue), l'obbligo in essa sancito avrebbe avuto decorrenza dalla modifica della normativa nazionale (per l'appunto quella sopra indicata). La sentenza è conforme alle conclusioni presentate dall'Avvocato Generale Dott. Alessandro Radrizzani: http://www.reteambiente.it/ra/normativa/news/newsnormativa.htm